Agevolazioni

Aggregazioni aziendali e trasformazione in credito d’imposta


Con Risoluzione 7 settembre  2021, n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione delle DTA (deferred tax asset) a seguito di operazioni di aggregazioni aziendale, nei casi in cui il beneficiario abbia effettuato più operazioni durante il periodo di riferimento normativamente previsto (ovvero il 2021).

La questione 

Con la Risoluzione in esame, viene affrontato un aspetto critico della disciplina agevolativa delle aggregazioni aziendali introdotta, per le operazioni deliberate nel 2021, dai commi da 233 a 243 della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), dopo che sono arrivate all’Amministrazione finanziaria una serie di richieste di chiarimento sugli effetti della disposizione contenuta, nello specifico, nel comma 240, in base al quale, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.

La normativa

Il particolare regime di favore ivi previsto, consente la trasformazione in credito d’imposta delle DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda tra soggetti indipendenti, approvate o deliberate dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti o del conferente, realizzate entro il 31 dicembre 2021.

La normativa prevede che;

  • in presenza di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, realizzate tra società indipendenti ed operative da almeno due anni, sia prevista la facoltà di trasformare in crediti di imposta compensabili le imposte anticipate (DTA) su perdite fiscali inutilizzate e su eccedenze di deduzioni ACE, consentendo di monetizzare tali posizioni soggettive senza dover attendere il conseguimento di imponibili capienti;  
  • l’agevolazione si estenda anche a fusioni, scissioni o conferimenti effettuati tra imprese dello stesso gruppo, nel caso in cui il rapporto di controllo sia stato acquisito nel 2021, non attraverso operazioni straordinarie, e l’aggregazione avvenga entro un anno dall’acquisizione;
  • la conversione delle DTA possa effettuarsi entro un tetto pari al 2% degli attivi contabili delle società coinvolte nella aggregazione, senza considerare quella con l’importo più elevato.

Le considerazioni delle Entrate

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l’ambito di applicazione della norma, anche se riferita a una sola aggregazione con più partecipanti, deve essere esteso, alle ipotesi che vedono coinvolte più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 2021.

In merito al contenuto del comma 240, ad avviso delle Entrate, la soluzione che concili il vincolo di applicazione dell'agevolazione a una sola volta per ogni soggetto e la possibilità di estendere il beneficio a più operazioni, si trova nelle modalità di quantificazione del credito basata proprio sugli attivi dei partecipanti che, conseguentemente, non possono concorrere per operazioni distinte.

In altri termini, a prescindere dal numero delle aggregazioni e dei soggetti coinvolti, il bonus deve essere calcolato considerando le operazioni come un'aggregazione unitaria, in cui sono gli attivi dei partecipanti a dover concorrere una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili in tax credit. Pertanto, la disposizione in esame sarebbe volta a evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo richiedendo che, in caso di più operazioni, l'attivo dello stesso soggetto non possa concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA (si veda l’esemplificazione esposta dall’Agenzia nella Risoluzione).

In definitiva, per l’Agenzia, l’applicazione del meccanismo agevolativo deve superare il tenore letterale della disposizione.

La disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 è valida anche nell’ipotesi di più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021, a patto che ai fini della determinazione delle DTA trasformabili in ciascuna operazione, lo stesso attivo possa partecipare una volta soltanto alla quantificazione del beneficio. Di conseguenza, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’ammontare di DTA trasformabili, non potrà essere preso in considerazione per un’operazione successiva.