Arrivano i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n.13/E/2018 al fine di fornire adeguate risposte ai quesiti posti da associazioni di categorie e contribuenti sulle regole per la fatturazione elettronica in vigore fino al 31 dicembre 2018, anche alla luce dell’emanazione del decreto legge n.79/2018, che ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Qui di seguito le risposte fornite dall'Agenzia e riassunte nella Circolare, sulla base dei quesiti pervenuti.
Sanzioni per invio tradivo E-fattura
Pur rimanendo valide le disposizioni in tema di termini di emissione dei documenti, la Circolare precisa che, in sede di prima applicazione, tenuto conto del necessario adeguamento tecnologico delle procedure da parte dei titolari di partita iva, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio in ritardo non saranno soggette a sanzioni, purchè il tardivo invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).
Scarto della fattura elettronica
Il documento di prassi ricorda che, in caso di scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile procedere ai un nuovo rinvio nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto. L’Agenzia precisa che “la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta”.
Registrazione e conservazione
Nulla cambia in materia di registrazione del documento e della successiva conservazione rispetto a quanto già previsto per le fatture cartacee, cosi come disciplinato dal DPR n. 633/1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura. La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.
Fatturazione elettronica, appalti e subappalti
È obbligatorio emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per :
- coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica,
- nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso)
- riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
La Circolare chiarisce che "sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà". L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, “che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte Pubblica Amministrazione”. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti interni stabiliti consorzio-consorziate.
Cessioni di carburanti
Fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica con fattura elettronica “tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta - con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione - destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione”.Sono escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia quali i trattori agricoli e forestali.
In conclusione si ricorda che l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica riguarda tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato; non sussiste l’obbligo per i soggetti non residenti anche se identificati in Italia: a questi ultimi è riconosciuta, però, la facoltà di optare per la ricezione dei documenti in formato elettronico.