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Profili IVA di beni introdotti in Italia per esigenze temporanee
La norma prevede il regime di tipo sospensivo per le movimentazioni finalizzate a uso temporaneo dei beni nel territorio di destinazione
Il decreto n.331/1993, nel disciplinare il regime IVA degli scambi intracomunitari di beni, prevede un regime di tipo sospensivo per quelle movimentazioni finalizzate a un utilizzo soltanto temporaneo dei beni nel territorio di destinazione.
Sappiamo infatti che la normativa intracomunitaria prevede la tassazione della movimentazione del bene anche al di fuori di una compravendita, quando la spedizione o il trasporto del bene in altro Paese comunitario rientri nelle finalità del soggetto passivo.
Dunque, per evitare l'obbligo, da parte del cedente o del fornitore, di aprire una posizione IVA nel Paese di destinazione dove il bene viene movimentato anche al di fuori di una vendita, è necessario rientrare nelle ipotesi sospensive, tassativamente previste dalla norma.