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Modalità di applicazione dell'IVA nella cessione e locazione di fabbricati
Con la Circolare n. 22/E del 28 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto n. 83 del 2012 circa l’applicabilità del regime IVA alle operazioni di locazione e di cessione dei fabbricati ad uso abitativo e strumentale
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2013 fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Crescita n. 83 del 2012 circa l’applicabilità del regime IVA alle operazioni di locazione e di cessione dei fabbricati ad uso abitativo e strumentale. Per tutte le operazioni di cessione, ad esclusione delle cessioni di fabbricati di tipo abitativo effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici e di fabbricati diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, il soggetto cedente può sempre optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. È invece obbligato se si stratta di un’impresa di costruzione che cede immobili entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori.
Viene altresì affrontato il tema del contratto di locazione stipulato dopo l’entrata in vigore del Decreto n. 83/2012: se il soggetto locatore vuole optare per un diverso regime fiscale deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.
Infine, con riferimento all’art. 36 del DPR n. 633/1972 sulla separazione della contabilità, si stabilisce che i soggetti che effettuano cessioni e locazioni di fabbricati abitatativi o strumentali possono optare per la separazione della contabilità sia se sono effettuate operazioni di locazione sia di cessione.