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Nomina DPO: attenzione al concetto di "larga scala"


Tre i casi specifici in cui la nomina del Responsabile protezione dati (DPO) è obbligatoria

29 giugno 2018
A cura di Annalisa Spedicato
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Annalisa Spedicato

Avvocato. Si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Privacy e Diritto dei Nuovi Media. Appassionata di grafica, web design e fotografia. Il legale al servizio della creatività e dell’innovazione.

In base a quanto previsto dall'art.37 del Regolamento UE n.679/2016, la nomina a Responsabile della protezione dati (DPO), è obbligatoria in tre casi specifici:

  • se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; 
  • se le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure
  • se le attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali o reati.

Mentre la lettera a), dell'art.37, si riferisce solo alle PPAA, le lettere b) e c) possono essere riferite anche a soggetti privati.

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