Scade oggi il termine per liquidare e versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità adempimento
Entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel trimestre stesso, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse od ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta risultante dai registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti d’acquisto.
Il versamento va effettuato a mezzo Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo per l'IVA trimestrale
- 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre
Da ricordare..
La liquidazione periodica può essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale. La periodicità mensile è quella prevista per la generalità dei soggetti passivi; i contribuenti, il cui volume d’affari nell’anno precedente non ha superato i limiti di 400.000,00 euro per le attività di servizi o 700.000,00 euro per le altre attività, possono optare per la liquidazione trimestrale; l’opzione deve essere espressa a consuntivo, cioè in sede di dichiarazione IVA annuale, anche nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.