 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
 Chiudi
logo
  •  Login
  • Il gruppo
  • Il progetto
  • Directio Networking

SCADENZE & MORE | Directio

IVA > Obblighi dei contribuenti
 stampa | torna alle scadenze

16 maggio 2018

Liquidazione e versamento IVA trimestrale

I titolari di partita IVA che liquidano l'imposta con cadenza trimestrale, per il primo trimestre 2018
Interessa a:
  • PROFESSIONISTI
  • IMPRESE
  • ALTRI ENTI

Scade oggi il termine per liquidare e versare  l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)

Modalità adempimento

Entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel trimestre stesso, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse od ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta risultante dai registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti d’acquisto.

Il versamento va effettuato a mezzo Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo per l'IVA trimestrale

  • 6031 - Versamento Iva trimestrale - 1° trimestre

Da ricordare..

La liquidazione periodica può essere effettuata con cadenza mensile o trimestrale. La periodicità mensile è quella prevista per la generalità dei soggetti passivi; i contribuenti, il cui volume d’affari nell’anno precedente non ha superato i limiti di 400.000,00 euro per le attività di servizi o 700.000,00 euro per le altre attività, possono optare per la liquidazione trimestrale; l’opzione deve essere espressa a consuntivo, cioè in sede di dichiarazione IVA annuale, anche nel caso di inizio dell’attività  nel corso dell’anno.

 

Condividi il contenuto:
CERCA NELLA BANCA DATI
Seleziona il contenuto che vuoi cercare:
  •  Tutto
  •  News
  •  Video
  •  Scadenze
 CERCA
  • Diritto alla detrazione IVA
  • Legge di Bilancio 2018
NEWS CORRELATE
  • 23 febbraio 2018
    Fatturazione elettronica: minimi e forfettari esclusi
  • 26 febbraio 2018
    Detrazione IVA: possibile anche in assenza di dichiarazione annuale
DOCUMENTI CORRELATI
  • Decreto Presidente della Repubblica 633/1972 art. 27
  • Decreto Presidente della Repubblica 100/1998 art. 1
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 febbraio 2012
ULTIME INFO DA DIRECTIO.IT

VIDEO & MORE

  • Definizione degli atti impositivi: atti definibili e non definibili

    Definizione degli atti impositivi: atti definibili e non definibili

NEWS & MORE

  • Dichiarativi 2019: pubblicati i Provvedimenti che definiscono le specifiche tecniche

    Sul sito dell'Agenzia delle Entrate
↑ Torna in cima
Directio
video & more
news & more
scadenze & more
www.directio.it
stampato il 19 febbraio 2019
logo footer
Directio S.r.l. info@directio.it - pec: solutionfactory@legalmail.it - T +39.011.5609007 - F +39.011.5660603 Corso Inghilterra 47, 10138 Torino - C.F./P.I. 09552270010 - Iscrizione CCIAA Torino R.E.A. n. 1061680 Registro Imprese Torino 09552270010 - Reg. Trib. Torino - n. 10 - 29/04/2013 Capitale sociale euro 100.000,00 interamente versati Informativa privacy - Azienda certificata ISO 9001:2015
logo iso

News
Video
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato su tutte le novità e le scadenze
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Leggi l'infomativa sulla privacy
Directio Logo