Scade oggi il termine per il versamento della prima rata dei contributi IVS (indennità, vecchiaia, superstiti); sono interessati gli artigiani ed esercenti attività commerciali. L’importo dei contributi da versare si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa, compresi quelli percepiti per attività che non danno titolo all’iscrizione, denunciati ai fini Irpef nell’anno considerato.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.
Conseguentemente, per l'anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.710,00 euro
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2018 (48,20 euro) ed aggiungendo al prodotto l'importo di 671,39 euro così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Per l'anno 2018, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 77.717,00 (€46.630,00 più € 31.087,00).
Quando pagare
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2018,
- 20 agosto 2018,
- 16 novembre 2018,
- 18 febbraio 2019.
per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.
Si ricorda che:
l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.