Scade oggi il termine per:
- il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese di febbraio;
- il versamento del contributo INPS -Gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese di marzo a collaboratori coordinati e continuativi/ a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie.
Modalità di esecuzione
Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i commitenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata. I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps. Pertanto, consente di utilizzare immediatamente i crediti maturati nel periodo compensandoli con i debiti alle diverse amministrazioni. I crediti nei confronti dell’Inps possono essere compensati entro un massimo di 12 mesi, oltre i quali il rimborso del credito residuo va richiesto alla sede competente. Il mancato versamento entro i termini previsti delle somme dovute a saldo delle denunce mensili presentate espone l'azienda, oltre alle conseguenze penali in tema di illecito, all'attivazione di un sistema di recupero coattivo del credito a mezzo notifica di avviso bonario e successiva cartolarizzazione del credito stesso.
Da ricordare..
Dal 1° gennaio 2011, tutti i datori di lavoro (anche non imprenditori) che iniziano un’attività con lavoratori dipendenti devono chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica (con il rilascio di un numero di matricola) esclusivamente in modalità telematica, mediante la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. Nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività d’impresa, tale adempimento può essere assolto anche mediante la procedura telematica d’iscrizione disponibile sul sito dell'INPS. In caso di stipula di contratti di collaborazione – in assenza di lavoratori dipendenti – tale iscrizione non è necessaria.