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IRPEF - IRES > Dichiarazioni fiscali e adempimenti
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28 febbraio 2014

Certificazioni dei sostituti d'imposta

Il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare al soggetto percipiente la certificazione della ritenuta d’acconto effettuata nel corso dell’anno precedente e che attesta l’avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata.
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Entro oggi i sostituti d'imposta devono consegnare direttamente, o tramite servizio postale, a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/progetto, lavoratori autonomi, ecc… la certificazione  dei compensi erogati e delle ritenute versate relative all'anno 2013.

Modalità di esecuzione

La scadenza riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati, gli enti pensionistici e, in generale, i sostituti d’imposta, tenuti a rilasciare i diversi modelli attestanti i redditi erogati (e le relative ritenute operate) lo scorso anno.

Il CUD (Certificazione Unica dei Redditi)

La certificazione unica dei redditi è il modello di carattere fiscale/previdenziale, che contiene i dati riguardanti i redditi corrisposti (sia quelli assoggettati a tassazione ordinaria che a tassazione separata), le ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione (anche quella a carico del lavoratore) versata all’Inps e all’Inpdap. Va consegnato al lavoratore dipendente, pensionato o percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in duplice copia, unitamente alla scheda per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef

Il CUPE (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati)

Tale certificazione riguarda gli utili ed i proventi equiparati corrisposti ai soci di società di capitali, dalle quali vengano tratti utili di qualsiasi natura. I percettori delle somme devono utilizzare i dati contenuti nel Cupe per indicare nella propria dichiarazione dei redditi i proventi conseguiti e le ritenute subite.

La certificazione per i lavoratori autonomi

La certificazione, redatta in forma libera, deve contenere, oltre ai dati identificativi del sostituto d’imposta, i dati identificativi del percipiente, la natura del compenso, l’importo lordo delle somme corrisposte, l’ammontare delle ritenute operate e degli eventuali contributi previdenziali trattenuti, oltre al periodo di erogazione del compenso.

Tale certificazione riguarda le somme corrisposte, e assoggettate a ritenuta d’acconto, per prestazioni di lavoro autonomo, abituale o occasionale, e alle provvigioni erogate a rappresentanti di commercio, agenti, venditori porta a porta. Entro la stessa data vanno certificate le ritenute di acconto operate dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi, e le ritenute di acconto che banche e Poste italiane trattengono al momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici effettuati dai contribuenti che fruiscono delle detrazioni del 36 e 55% per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici.

Da ricordare ...

I soggetti titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo assumono quindi nei confronti dei professionisti e degli agenti la qualifica di sostituti di imposta, così come per i lavoratori dipendenti. In particolare i sostituti d’imposta devono:

  • versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
  • provvedere alla predisposizione ed all’invio di una certificazione annuale (entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento del compenso) con la quale viene attestata l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi corrisposti nel corso dell’anno precedente ad ogni singolo percipiente;
  • provvedere alla compilazione annuale del Modello 770  semplificato/ordinario dei sostituti d’imposta.
Certificazione degli Utili e Proventi Equiparati from Directio
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DOCUMENTI CORRELATI
  • Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 artt. 23-26
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 25 e 25-bis
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4
  • Provvedimento Agenzia Entrate 7 gennaio 2013
  • Provvedimento Agenzia Entrate 13 gennaio 2013
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