Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio.
Modalità adempimento
Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato, in un'unica soluzione, esclusivamente con lo stesso modello utilizzato per le imposte sui redditi (modello F24), entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte di UNICO 2013 (salvo il diverso termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. 7/12/2001 n. 435, come modificato dall'art. 2 del D.L. 63/2002, per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare). Per i pagamenti effettuati nei trenta giorni successivi al suddetto termine si applica, in ogni caso, la maggiorazione dello 0,40%. E' possibile compensare gli importi a credito e a debito relativi al diritto annuale (codice tributo 3850) con gli importi rispettivamente a debito e a credito relativi sia al medesimo che ad altri tributi.
NB
La Camera di Commercio di Torino sta avviando una campagna di informazione e supporto alle imprese per il pagamento del diritto annuale 2013 con ravvedimento operoso, nel caso in cui non si sia provveduto al versamento entro il termine di scadenza; tale istituto consente di sanare spontaneamente la violazione pagando una sanzione ridotta rispetto a quella prevista dalla norma.
A tal fine, le imprese riceveranno all’indirizzo PEC iscritto al Registro delle imprese una informativa contenente un link ad un sito: sarà possibile accedervi grazie ad un codice di sicurezza contenuto nell’informativa stessa, i propri dati identificativi ed il fatturato 2012 (se richiesto): il sistema restituirà un foglio di “calcolo diritto annuale camerale” contenente gli importi da versare e le modalità di compilazione del modello F24. A seguito del ricevimento della mail, sarà possibile contattare il servizio di assistenza al numero 06-64892264
Da ricordare..
Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
- Le imprese individuali e i soggetti REA che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
- Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
- Le società di persone e i consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2012 e presentato la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2013
Esonero dal pagamento del diritto annuale 2013 da parte delle start-up innovative
L'esonero deriva dal disposto dal comma 8 dell’articolo 26 del D.L. n. 179/2012: tale norma stabilisce che le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto che nel corso del 2013 hanno chiesto l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l’anno in corso.
L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura comunque non oltre il quarto anno dall’iscrizione.