I soggetti passivi IVA, con liquidazione mensile o trimestrale, devono versare un acconto sul debito annuale risultante dall’ultima liquidazione dell’anno; tale valore viene calcolato in percentuale sulla base del dovuto nell’ultimo mese/trimestre dell’anno precedente.
Modalità di esecuzione
La determinazione dell’acconto IVA può avvenire attraverso l’applicazione di 3 diverse metodologie di calcolo, risultando dovuto il minore importo risultante dalle tre modalità di conteggio:
- Metodo storico : se la liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente (o ultimo trimestre) risulta a debito, l’acconto è pari all’88% di tale debito, al netto della maggiorazione dovuta a titolo di interesse per i contribuenti trimestrali
- Metodo analitico : l’acconto dovuto è pari al 100% debito risultante dalla liquidazione delle operazioni dal 1° dicembre al 20 dicembre dell’anno in corso
- Metodo previsionale : l'acconto è pari all’88% del debito presunto per il mese di dicembre dell’anno in corso, o dell'ultimo trimestre
Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando come codice di versamento 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i trimestrali.
Sono esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che cessano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali (L.388/2000) per il primo anno (R.M. 157/2004), i “nuovi minimi” ex art.27 co.1 e 2 DL 98/2011 e i soggetti che aderiscono al “regime premiale” ex art.27 co.3 DL 98/2011.
Da ricordare ...
Qualora l’acconto Iva versato risulti incapiente, non sarà possibile regolarizzarlo in sede di dichiarazione Iva, ma occorrerà conteggiare interessi e sanzioni fino alla data in cui si provvederà al versamento. Sono esclusi dall’obbligo di versamento i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno solare o l’hanno cessata prima del 31 dicembre.