L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, ha comunicato le aliquote per l’anno corrente tenendo sempre presente la comunicazione della variazione negativa del - 0,3%, nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.
Destinatari:
I soggetti destinatari sono:
- lavoratori dipendenti non agricoli;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata.
In premessa è stato riportato l’indice del prezzo al consumo: perche’?
Per capirne i motivi e’ necessario far riferimento all’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Per l’anno 2021 si conferma:
- la retribuzione minima settimanale pari a € 206,23;
- la prima fascia di retribuzione annuale per la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 47.379,00;
- il massimale è pari a € 103.055,00.
Per l’anno 2021, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria è confermata pari al 27,87%
Di seguito i contributi volontari (autorizzati entro il 31 dicembre 1995)
Contributi Volontari (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995)