L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la Newsletter n. 2/2021 che affronta il tema degli sviluppi antiriciclaggio nell'Unione Europea e impatto della Brexit.
Sviluppi antiriciclaggio nell'Unione Europea. L’UIF segnala che:
- la Commissione Europea ha adottato un "Piano d'Azione per una politica organica nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo", nel quale si individuano sei "pilastri" su cui intervenire in futuro:
- più efficace recepimento delle regole europee a livello nazionale;
- maggiore armonizzazione normativa, da perseguire anche con l’adozione di un regolamento, direttamente applicabile;
- assetto di supervisione europeo basato sull’istituzione di un organismo sovranazionale;
- rafforzamento delle attività e della collaborazione delle FIU con l’istituzione di un “Meccanismo” europeo di supporto e coordinamento;
- più incisivi presidi penali;
- consolidamento del ruolo dell’Unione europea nelle politiche globali del GAFI e nell’interlocuzione con i paesi terzi.
- con la pubblicazione delle "Conclusions" il Consiglio europeo ha accolto il programma di riforme proposto dalla Commissione, e l’ha invitata a procedere con gli interventi sottolineando, in particolare:
- l’importanza di regole antiriciclaggio più armonizzate anche nelle materie della segnalazione di operazioni sospette e della collaborazione tra autorità;
- la necessità di forme di supervisione europea sulla compliance antiriciclaggio incentrate su un organismo sovranazionale secondo una logica di sussidiarietà;
- l’esigenza di un meccanismo europeo di supporto e coordinamento per le FIU, di cui vengono delineate le caratteristiche essenziali.
Impatto della Brexit. Il 31 dicembre 2020 ha segnato il termine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso di febbraio 2020 (“Withdrawal Agreement”). Per la definizione dei rapporti tra l’UE e il Regno Unito dopo la Brexit, oltre a quanto già previsto nell’Agreement, è stato sottoscritto lo scorso 24 dicembre un dettagliato accordo sugli scambi e la cooperazione (“Trade Agreement”).
La newsletter sottolinea che il Trade Agreement non affronta il tema della collaborazione della FIU (Financial Intelligence Units) inglese con le FIU dell’Unione Europea. Lo spirare del periodo transitorio determina il venir meno dell’obbligo reciproco di inoltrare le segnalazioni di operazioni sospette che presentino caratteristiche cross-border. Ciò denota che gli accordi esistenti sono ancora in fase di completamento, entro il quale prosegue la collaborazione bilaterale con la FIU inglese.