L’INPS, con la circolare n. 24 del 2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo.
Si ricorda che per poter accedere all’esonero contributivo alternativo alla CIG previsto dall’art.12 commi 14 e 15, del D.L. 137/2020 e’ necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. A seguito l’Istituto procedera’ ad emanare un messaggio in cui saranno presenti le istruzioni per la fruizione del beneficio.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio:
- tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo;
- i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nel mese di giugno 2020 dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19
- soggetti appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
- ai datori di lavoro che rinunciano a una spendita residua dell’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale.
Riconoscimento del beneficio
Esso e’ riconosciuto per tutti i datori di lavoro che non hanno richiesto nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020.
La ratio ispiratrice e’ quella di creare un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale in cui si incentivano i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.
Misura dell’esonero
L’ammontare è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Esso costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione.
Requisiti
Per essere titolari di tale diritto devono essere presenti i seguenti requisiti:
-la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale,
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.