La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento in merito alla disciplina della Legge di Bilancio mirata ad agevolare l’assunzione di donne.
Stato dell’arte
La disciplina generale relativa l’incentivo all’assunzione delle donne e’ prevista dall’art.4, dai commi 8 a 11 della legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero). Essa regola la riduzione contributiva a carico dei datori di lavoro del 50% nelle seguenti ipotesi:
Fonte: approfondimento studi consulenti del lavoro
La Legge Fornero prevede espressamente che l’agevolazione si possa applicare:
- ai contratti d somministrazione;
- ai contratti stipulati a tempo parziale;
- ai rapporti di lavoro subordinato con i soci lavoratori di cooperativa ai sensi della legge n. 142/2001
La legge di Bilancio 2021 ha innovato la disciplina. All’art. 1 commi da 16 a 19, si stabilisce che l’esonero contributivo si applichi nella misura del 100% a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 6000 euro. L’agevolazione operera’ esclusivamente per le assunzioni effettuate nel bienni 2021-2022. Pertanto, l’esonero potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato. Esso non potra’ essere applicato per le assunzioni con contratto a tempo determinato. In questo caso il datore di lavoro potra’ fruire della riduzione contributiva pari al 50% dei contributi a loro carico.
Requisiti soggettivi
Di seguito una tabella riepilogativa che riassume quanto individuato all’art.4 comma 11, della legge Fornero:
Qual e’ la misura dell’esonero?
La legge di Bilancio ha previsto che la riduzione contributiva e’ pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annuo. La norma non parla di applicazione su base mensile, pertanto si puo’ considerare il massimale quale plafond annuale di esonero contributivo del datore di lavoro, riproporzionato tenendo conto della data di decorrenza dell’agevolazione. L’articolo 1, comma 18, della legge n. 178/2020 prevede l’esonero contributivo totale, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea Pertanto, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.