Lo sviluppo di nuovi e più sicuri strumenti di pagamento ha reso necessaria la modifica della disciplina dei termini e delle modalità di esecuzione dei rimborsi; per tale motivo è stato emanato, in data 22 novembre 2019, un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020) recante le disposizione in materia di individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione.
Il Decreto si compone di 5 articoli:
- l'amministrazione finanziaria dispone i rimborsi, risultanti dalle dichiarazioni e delle istanze, mediante procedure automatizzate, tenuto conto delle liste che contengono il nominativo, il numero di protocollo associato alla pratica, il periodo e l'indicazione della relativa dichiarazione/istanza. Rimangono valide le modalità di rimborso previste dalle norme specifiche;
- il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario o postale previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle coordinate bancarie; per le persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate, il rimborso avviene tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane Spa;
- il pagamento tramite bonifico viene eseguito dalla Banca d'Italia sulla base degli elenchi forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate; a quest'ultima spetta il compito di comunicare al contribuente se un rimborso non è andato a buon fine, fornendo le adeguate motivazioni
Attenzione! Per i pagamenti dei rimborsi sono valide le comunicazioni delle coordinate bancarie inviate prima dell'entrata in vigore del sopracitato decreto.
Si rimane in attesa dei provvedimenti direttoriali che l'Agenzia delle Entrate dovrà emettere per la definizione delle modalità tecniche e le ulteriori disposizioni.
Il Decreto ha effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.