Il 9 novembre e’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 149/2020, c.d. “D.L. Ristori bis”. Il nuovo dettato normativo ha innovato diverse disposizioni relative all’area lavoro.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Destinatari della norma, contenuta all’art.11 del Decreto sopra citato, sono i datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone, presenti sul territorio nazionale, soggette alle nuove misure restrittive.
Il comma 1 ha ampliato la platea dei benificiari: ad oggi, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, previsto all’art 13 del D.L. 137/2020, si applica anche a favore:
- dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del decreto;
- dei datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
I dati identificativi dei datori di lavoro verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS.
Termini per i pagamenti
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Misure in materia di integrazione salariale
L’art.12 del D.L. 149/2020 disciplina la proroga dei termini decadenziali di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 al 15 novembre 2020.
Congedo straordinario genitori
L’art 13 prevede che, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente ad entrambi igenitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza .
La misura del congedo
In luogo della retribuzione e’ riconosciuta un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa.