L’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in materia di malattia e quarantena fiduciaria.
L’INPS e’ chiara: il caso in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, quale soggetto fragile ( ex art. 26, comma 2) continui a prestare , in base ad accordi con il datore di lavoro, la propria attivita’ lavorativa presso il proprio domicilio, non configura un impedimento assoluto e un’incapacità’ temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta ( requisito finalizzato al riconoscimento della tutela previdenziale).
La quarantena
L’Ente ha comunicato che, data la mole di istanze per il riconoscimento di quanto stabilito all’art.26, comma 1 del D.L. 18/2020 ( “ Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,d ai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”), risultava necessario fornire dei chiarimenti in materia.
Quarantena per ordinanza amministrativa
Nei casi in cui l’autorita’ amministrativa ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto l’allontanamento dei cittadini da un determinato territorio al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia, impedendo di fatto ai soggetti dii svolgere la propria attivita’ lavorativa, preclude la possibilita’ di procedere al riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero
Anche in questo caso, l’accesso alla tutela e’ subordinato all’esistenza o meno di un provvedimento dell’autorita’ sanitaria italiana.
Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e Assegno ordinario
Il noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennita’ di malattia ha determinato il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Perche’?
Se il lavoratore ha beneficiato o beneficia della CIGO, della CIGD o dell’assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà vuol dire che sono sospesi gli obblighi contrattuali con l’azienda.