Poco prima della mezzanotte di ieri sera è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 2020) il Dl 137/2020 (Decreto Ristori), decreto studiato per fornire ulteriori aiuti a tutti i settori duramente colpiti dai nuovi provvedimenti emanati con il DPCM del 25 ottobre scorso.
L'art. 1 del Dl Ristori riguarda proprio l'atteso e già annunciato contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive.
Nel dettaglio:
- il contributo a fondo perduto spetta quei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:
- tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi); nel caso in cui il soggetto abbia aperto la partita iva dopo il 1° gennaio 2019 non è richiesto, per l'accesso al contributo, di verificare tale calo del fatturato.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 Dl 34/2020 è previsto corrisposto l'accreditamento diretto - da parte dell'Agenzia delle Entrate - sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Il comma 6 dell'art. 1 prevede che "per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza".
Come viene determinato l'ammontare?
- Per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (vedi % indicata nelle tabelle vicino ad ogni codice ateco);
- per i soggetti che non hanno presentato la precedente istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 25 Dl 34/2020, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Fatti i calcoli (sulla base del citato art. 25 del Dl 34/2020 incrementato della quota indicata accanto ad ogni codice Ateco), il contributo non potrà essere inferiore a euro 1.000 (persone fisiche) ed a euro 2.000 (soggetti diversi dalle persone fisiche) ma non potrà superare la soglia dei 150.000 euro.
Si rimane in attesa di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale verranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze dei soggetti interessati (coloro che non hanno presentato l'istanza per il contributi ex art. 25 Dl 34/2020) e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della presente disposizione.