L’INPS, con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, ha fornito indicazioni circa i profili normativi e operativi inerenti all’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dall’articolo 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Quando si utilizza il contratto di espansione?
L’istituto, introdotto dall’art.41 del D.lgs n. 148/2015, si rivolge a quelle imprese con una forza lavoro pari a 1000 unita’ (requisito per accedere alla CIGS) che hanno la necessita’ di riorganizzarsi con conseguenti modifiche dei processi aziendali, per sviluppare attivita’ lavorative piu’ tecniche. Affinche’ possa avvenire la stipula del contratto, il datore di lavoro deve avviare una procedura in cui consulta i i sindacati. Il negozio giuridico così risultante verra’ sottoscritto in sede governativa on il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ambito di applicazione CIGS
Come detto sopra, il nuovo istituto contrattuale si rivolge alle imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, avviano una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali (o RSU/RSA).
Natura dell’intervento CIGS
L’applicazione della CIGS e’ riconducibile alla riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015.
Risultano esclusi dal trattamento:
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.
Si ricorda che i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione
Contributo addizionale
Il beneficio della CIGS connessa alla stipula del contratto di espansione soggiace al versamento del contributo addizionale, così come disciplinato dall’art.5 del D.lgs n. 148/2015, in via progressiva così come di seguito riportato:
A. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
B. 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
C. 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Termine di decadenza
Le integrazioni salariali sono soggette al termine di decadenza.
E’ utile ricordare che le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo