Con il Provvedimento 302831/2020 è stata definita la percentuale per effettuare il calcolo per fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per lo 15,6423%.
il credito d’imposta fruibile sarà indicato nel cassetto fiscale del richiedente accessibile dall’area riservata.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 dispose che:
- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre scorso;
- per ciascun beneficiario, il credito d’imposta richiesto è pari al 60% delle spese complessive comunicate (limite massimo del credito: euro 60.000 euro);
- l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la suddetta percentuale (15,6423%).
Si ricorda che:
- il credito d'imposta fruibile potrà già essere utilizzato in compensazione sul modello F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- il punto 6 del Provvedimento del 10 luglio 2020 prevede che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.