La Fondazione studi Consulenti del Lavoro, in data 25 agosto 2020, ha pubblicato un approfondimento sul D.L agosto (D.L. 104/2020) soffermandosi sull’analisi delle criticita’ legate alla proroga del divieto di licenziamento.
Il quadro normativo
Numerose sono state le misure introdotte dal legislatore per affrontare la situazione emergenziale in ambito lavorativo e tra queste e’ utile ricordare il divieto di licenziamento per ragioni economiche.
Tale blocco e’ stato disciplinato, la prima volta, dal discusso art. 46 del D.L. Cura Italia, il quale disponeva che: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. “
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 14 ha regolato la proroga della durata del divieto per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La durata
La norma contenuta nella disposizione prevede una scadenza mobile del divieto di licenziamento per ragioni economiche. Originariamente il termine prescritto, valido per tutti, era il 17 agosto. L’art 14 del D.L. Agosto disciplina la necessita’ di individuare:
- il momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell’ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali;
- la scadenza del periodo di fruizione dell’esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali.
Complessita’ applicative
Le novita’ introdotte dal D.L. Agosto impongono la necessità di verificare, caso per caso, in dipendenza del periodo di fruizione di una delle due soluzioni previste dalla legge, l’individuazione del momento specifico in cui cesserà il divieto di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che pertanto varierà da datore a datore.
Soffermandosi comunque, sull’art. 14 , il blocco dei licenziamenti per ragioni economiche opera fino al 31 dicembre 2020