L'art. 84 del Dl Rilancio aveva previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare il comma 2 ha stabilito che ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
Il principio di cassa indicato dalla norma è applicabile su qualsiasi regime contabile/fiscale applicato dal professionista (ordinario, semplificato o forfetario)?
In caso di applicazione del regime forfetario, come dev'essere determinato il reddito?
Su questi due temi la Circolare 25 dell'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara: il contributo spetta a tutti i professionisti in possesso dei requisiti, senza distinzione in merito all'applicazione di un regime contabile/fiscale piuttosto che un altro. Nel caso in cui, però si parli di regime forfetario, non è possibile procedere alla forfetizzazione dei costi ma è necessario calcolare la differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento; Il regime forfetario, conclude l'amministrazione finanziaria, rileva, quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.