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Indennità 1000 euro professionisti senza Cassa: anche per i forfetari il calcolo del reddito è analitico

25 agosto 2020
L'art. 84 del Dl Rilancio aveva previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

L'art. 84 del Dl Rilancio aveva previsto ulteriori indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare il comma 2 ha stabilito che ai liberi professionisti titolari di  partita  IVA  attiva  alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  iscritti  alla Gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito  una  comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo  bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'  riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020  pari a 1000  euro.  A  tal fine il reddito e' individuato secondo il  principio  di  cassa  come differenza  tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese effettivamente sostenute nel  periodo  interessato  e  nell'esercizio dell'attivita', comprese le eventuali quote di  ammortamento.  A  tal fine il soggetto deve presentare  all'Inps  la  domanda  nella  quale autocertifica il possesso dei requisiti di  cui  al  presente  comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati  identificativi  dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione  per  la  verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito  dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di  cui sopra con modalita' e termini definiti con  accordi  di  cooperazione tra le parti. 

Il principio di cassa indicato dalla norma è applicabile su qualsiasi regime contabile/fiscale applicato dal professionista (ordinario, semplificato o forfetario)?

In caso di applicazione del regime forfetario, come dev'essere determinato il reddito?

Su questi due temi la Circolare 25 dell'Agenzia delle Entrate è stata molto chiara: il contributo spetta a tutti i professionisti in possesso dei requisiti, senza distinzione in merito all'applicazione di un regime contabile/fiscale piuttosto che un altro. Nel caso in cui, però si parli di regime forfetario, non è possibile procedere alla forfetizzazione dei costi ma è necessario calcolare la differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento; Il regime forfetario, conclude l'amministrazione finanziaria, rileva, quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette.

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