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Associazione professionale: ok alle agevolazioni fiscali della ZFU ai singoli soci

3 giugno 2020
Pubblicazione della Risposta n. 151
Scritto da Redazione Directio
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Ad un'associazione professionale formata da avvocati è stata riconosciuta dal Mise l'agevolazione ZFU Centro Italia (Zona Franca Urbana che comprende i Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016). Con un'istanza di interpello l'associazione ha domandato all'Agenzia delle Entrate se le agevolazioni (esenzioni dal pagamento delle imposte riconosciute all'associazione) concesse dal Mise possano essere utilizzate anche dai singoli soci.

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 151, ritiene che, nel caso di specie, l'agevolazione concessa all'associazione professionale possa tradursi - nel limite del reddito (di lavoro autonomo) attribuito per trasparenza - in un beneficio fruibile dai singoli soci, in virtù dell'equiparazione delle "associazioni" alle società semplici operata dall'articolo 5 del TUIR. Si precisa che l'agevolazione fruita da tutti gli associati (come risparmio d'imposta) non potrà superare l'ammontare concesso all'associazione beneficiaria a Pagina 4 di 5 seguito di istanza al Ministero dello sviluppo economico. Quanto stabilito è in linea con quanto già previsto nella

Circolare 39/E/2013 (agevolazioni previste per la Zona Franca dell'Aquila).

Quali sono le agevolazioni di cui possono beneficiare i soci dell'Associazione per il 2019 e per il 2020 (vedi art.46, comma 2 Dl 50/2017 così come convertito nella Legge 96/2017)?

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
  • esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella Pagina 2 di 5 zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Le agevolazioni suddette operano nel caso in cui si sia verificata la riduzione del fatturato così come definito dallo stesso Dl 50/2017.

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