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Bonus Facciate: vale anche per i singoli balconi e per lavori iniziati nel 2019 (con pagamento nel 2020)

25 giugno 2020
Pubblicata la Risposta n. 191/E
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

Quattro sono le domande poste dall'Istante:

  1. in base al richiamo contenuto nel comma 223 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio 2020 alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, ai fini del “bonus facciate”, si applicano le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio? 
  2. risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali?
  3. rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate e, ove ricorra l'obbligo di isolare la facciata previsto dal comma 220, anche queste opere di isolamento ricadono nel predetto bonus?
  4. per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” e per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare?

Con la pubblicazione della Risposta n. 191, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a tutti questi quesiti.

In primis è opportuno segnalare che i chiarimenti applicativi sono stati forniti con la pubblicazione della Circolare 2/E/2020 che ha specificato che la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è "incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

L'amministrazione finanziaria, per allinearsi e per non permettere una detrazione maggiore a fronte di minori requisiti, ha chiarito che si applica quanto disciplinato dall'art. 16 bis del Tuir e che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per l'ecobonus.

Sono ammessi al bonus facciate:

  • i lavori riconducibili al decoro urbano (grondaie, fluviali, parapetti, etc..);
  • le spese per l'acquisto di materiale e le prestazioni professionali connesse all'intervento quali la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali;
  • gli altri costi direttamente connessi all'intervento (ponteggi, smaltimento materiali, iva non detraibile, bolli, tassa occupazione suolo pubblico

Il bonus facciate si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza alcun intervento sulla facciata.

Infine, l'ultima domanda posta trova una risposta positiva: un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 (vale la data del bonifico effettuato dal condominio, non la data delle rate pagate dal condomino).

Per poter effettuare il pagamento si possono utilizzare i modelli già predisposti dagli istituti di credito per ristrutturazione edilizia ed ecobonus con l'indicazione, se possibile, dei riferimenti normativi del bonus facciate (legge 160/2019, art. 1, commi 219-223). Nel caso il format non preveda la possibilità di inserire i riferimenti normativi, l'agevolazione, se spettante, può essere comunque riconosciuta.

 

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