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Art bonus: la corretta definizione del concetto di "appartenenza pubblica"

16 giugno 2020
Risposta n. 176 dell'Agenzia delle Entrate
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

Una Fondazione, istituita con lo scopo di far rivivere un complesso monumentale storico, che presenta le seguenti caratteristiche:

  • istituita per iniziativa del Comune che gli ha conferito, tramite concessione, la disponibilità dell'immobile;
  • gestisce il patrimonio culturale/artistico direttamente legato al complesso;
  • amministrata da un Cda, i cui componenti sono per metà di nomina pubblica e per l'altra metà nominati da Enti privati;
  • sottoposta a controllo del Comune (nomina sia il Presidente del Cda che del Collegio dei Revisori)

ha posto il quesito all'amministrazione finanziaria, domandando se il complesso monumentale gestito possa essere considerato un luogo della cultura di appartenenza pubblica, al cui sostegno "sono dirette le erogazioni liberali che il legislatore ha inteso beneficiare dell'Art-Bonus".

Risposta n. 176 dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 1, comma 1 del Dl 83/2014 (convertito nella Legge 106/2014) prevede:

  • un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, Enti non commerciali e titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per interventi di sostegno degli istituti e dei luoghi di appartenenza pubblica quali teatri, fondazioni, centri di produzione teatrale, per la realizzazione di nuove strutture/restauro dei beni culturali;
  • il riconoscimento del credito alle persone fisiche ed agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del loro reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
  • la ripartizione del credito generato in tre quote annuali di pari importo 

Il punto centrale dell'interpello riguarda il concetto di "appartenenza pubblica", tenuto conto che il bene è gestito da una Fondazione. Nel caso in esame, l'amministrazione finanziaria ha, dapprima acquisito il parere del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e poi formulato la risposta in commento. Nel caso in esame, tenuto conto che la norma prevede il riconoscimento dell'Art bonus anche per interventi su beni culturali pubblici gestiti da soggetti concessionari o affidatari, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di fornire risposta positiva: le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione rientrano nell'agevolazione fiscale "Art-bonus"; questo perchè l'istante:

  • è stata costituita per iniziativa pubblica;
  • l'oggetto consiste nella gestione, cura e valorizzazione di un complesso monumentale di proprietà pubblica;
  • è sottoposta ad un rigoroso controllo da parte del Comune 
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