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Differimento versamento Imu demandato ai singoli Comuni

10 giugno 2020
Risoluzione 5/2020 pubblicata dal MEF
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

Il differimento dei termini di versamento dell'IMU è demandata ai singoli enti locali; il potere di differimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. La risoluzione 5/2020 pubblicata dal MEF stabilisce che "si ritiene percorribile la possibilità di procedere mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale".

Il Mef è arrivato alla conclusione che spetta al singolo comune esercitare la possibilità, prevista dall'art. 1, comma 777 lettera b) della Legge di Bilancio 2020 che consente di stabilire con proprio regolamento differimenti dei termini per i versamento qualora ricorrano situazioni particolari, quali l'emergenza Covid-19. Attenzione, però, che "tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte nell'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva (gruppo catastale D).

Lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi non è una strada percorribile in quanto la stessa risoluzione sottolinea che "limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge come statuito nella richiamata ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 2001".Resta comunque nelle possibilità dell'ente locale di introdurre nuove agevolazioni, o meglio la riduzione delle sanzioni. 

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