L'art. 22 del Dl 23/2020 ha disposto che:
- per il 2020 non verrà applicata alcuna sanzione per l'invio delle Certificazioni Uniche 2020 purchè le stesse vengano trasmesse telematicamente entro il 30 aprile 2020. Si ricorda che le sanzioni sono disciplinate dall'art.4, comma 6-quinquies del DPR 322/98 (per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000);
- la consegna delle stesse da parte dei sostituti d'imposta ai soggetti interessati, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.
La Circolare 9/E/2020 ha confermato che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata la trasmissione della Certificazione può avvenire entro il termine di presentazione del Modello 770/2020, ossia il 2 novembre 2020.