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Causa Covid-19 estesa in automatico la garanzia del fondo per PMI

16 marzo 2020
L’emergenza COVID-19 sta obbligando il Governo italiano ad adoperarsi con incentivi di natura pubblica per le imprese
Scritto da Annalisa Spedicato
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Annalisa Spedicato

Avvocato. Si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Privacy e Diritto dei Nuovi Media. Appassionata di grafica, web design e fotografia. Il legale al servizio della creatività e dell’innovazione.

A causa dell’emergenza sanitaria COVID–19, la garanzia del Fondo per le PMI sui finanziamenti oggetto della moratoria prevista dall’addendum all’Accordo per il Credito 2019 tra ABI e Associazioni imprenditoriali viene estesa automaticamente.

L’emergenza COVID-19 sta obbligando il Governo italiano ad adoperarsi rapidamente con incentivi di natura pubblica in favore di quelle imprese che si trovano in difficoltà a causa della forzata sospensione dell’attività o della sua limitazione.
In ragione dell’attuale situazione particolarmente critica, sono intervenute anche le associazioni di rappresentanza delle imprese che hanno chiesto l’ampliamento operativo del Fondo di Garanzia per PMI, in termini di aumento della quota garantita per le linee di credito a breve termine, in considerazione delle potenziali tensioni sul fronte della liquidità delle imprese, e per creare le condizioni per agevolare un’estensione delle scadenze dei finanziamenti garantiti, il tutto con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria connesse agli effetti del diffondersi del Coronavirus.

Considerando, dunque, che l’attuale situazione costringe ad intervenire con urgenza per modificare le attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario anche con riferimento all’applicazione di misure di tolleranza (moratorie) da parte di banche e intermediari finanziari sui finanziamenti alle imprese, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei finanziamenti a imprese sane e solide, danneggiate da situazioni straordinarie che ne impediscono o limitano momentaneamente l’operatività, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto in data 6 marzo 2020 un Addendum all’accordo per il Credito 2019, con cui si sono impegnate ad agire insieme per sostenere tale ampliamento presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti. Mediante l’Addeundum del 6 marzo scorso, le parti firmatarie hanno esteso dunque l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”, chiedendo alle banche che vengano accelerate le procedure di istruttoria, e che, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal predetto Accordo, per supportare le esigenze delle imprese istanti.
A fronte di tale nuovo accordo tra ABI e le Associazioni imprenditoriali, il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, con la circolare n. 5/2020, ha deliberato la conferma d’ufficio della garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum innanzi menzionato.
In altri termini, la garanzia del fondo viene confermata in automatico ossia senza ulteriori valutazioni del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari, con riferimento ai finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito.

Sempre d’ufficio viene accordata la garanzia del fondo ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.
Per fruire dell’estensione in automatico, il beneficiario è però tenuto ad informare il Gestore del fondo PMI sulle predette comunicazioni di variazione della durata dopo l’adozione della delibera di sospensione o allungamento. Per questo motivo sul sito www.fondidigaranzia.it sono disponibili due modelli, uno specifico per la sospensione e uno per l’allungamento [Allegato 13 – Codic-19] che devono essere compilati in ogni loro parte ed inviati al soggetto gestore.
E’ possibile inviare la comunicazione della variazione di durata anche dopo il termine di validità dell’Accordo.

I richiedenti non devono versare alcuna commissione aggiuntiva con riferimento alla conferma della garanzia del fondo.

Il Fondo di garanzia per PMI. Di cosa si tratta

Il Fondo di garanzia per le PMI è un fondo agevolativo pubblico istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico dalla L. n. 669/1996 finanziato da risorse statali ed europee, esso è operativo dal 2000; a tale fondo possono fare ricorso imprese e professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di adeguate garanzie. Il Fondo resta, tuttavia, estraneo al rapporto tra banca e cliente; le condizioni su tassi di interesse, rimborsi ecc., sono infatti rimesse alla libera trattativa delle parti; sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali di natura assicurativa o bancaria.
Si può ricorrere al Fondo, solo se i finanziamenti sono concessi dalle banche, da società di leasing e da altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.

Chi può richiederlo

Possono ricevere la garanzia pubblica del fondo, micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese e professionisti iscritti al proprio ordine professionale o aderenti ad associazioni professionali facenti parte degli elenchi tenuti dal MISE. L’impresa e il professionista per ricevere il supporto pubblico, devono però rispettare una serie di requisiti normativi ed essere ritenuti idonei a rimborsare il finanziamento garantito, nel senso che devono essere considerati “sani” da un punto di vista economico e finanziario.
Per effettuare tale indagine valutativa, vengono utilizzati appositi modelli di valutazione [Modello di rating] che fanno riferimento ai dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi e sulla base di tali stime calcolano la probabilità di inadempimento del soggetto richiedente.
La solidità della start up invece è valutata sulla base di piani previsionali [Modello per bilanci previsionali e un business plan]; con specifico riferimento alle start up innovative e agli incubatori certificati iscritti nell’apposita sezione della Camera di commercio, la valutazione del merito di credito non viene effettuata, a tale tipologia di imprese, la garanzia viene infatti concessa sulla base della valutazione di altri requisiti.
 L’ammissibilità senza valutazione del merito di credito è inoltre prevista per alcune specifiche tipologie di operazioni finanziarie:

  • operazioni di Microcredito;
  • operazioni finanziarie di importo ridotto;
  • operazioni finanziarie a rischio tripartito;
  • operazioni Resto al Sud.

Come richiedere la garanzia del fondo PMI, a chi rivolgersi

L’istante, impresa o professionista non può rivolgersi direttamente al Fondo di garanzia per PMI, è necessario, infatti, richiedere la garanzia del fondo statale per PMI ad una banca nell’ambito della richiesta di finanziamento, sarà poi la banca a presentare la domanda al fondo, in alternativa ci si può rivolgere ad un Confidi accreditato che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

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