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Bilanci 2019: la tassonomia è invariata (ma occhio alle disposizioni della legge 124/2017)

10 marzo 2020
XBRL Italia ha pubblicato il comunicato stampa

XBRL Italia ha pubblicato in data 5 marzo 2020 il seguente comunicato:

"A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016."

Ne consegue che la tassonomia da utilizzare per il deposito dei bilanci 2019 è la stessa utilizzata lo scorso anno.

Si ricorda che...tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.

E' opportuno tener presente che sul sito XBRL Italia è stata data comunicazione lo scorso 22 gennaio 2020 che la tassonomia, seppur invariata, tiene conto delle variazioni normative riguardanti i commi 125 e ss. dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 in materia di obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche. Su questo specifico tema viene indicato che "Al fine di assolvere questo adempimento, le società potranno utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04  specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto, oppure potranno utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni» 1 ).

È appena il caso di sottolineare che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio".

Novità della Tassonomia 2018-11-04 relative al tracciato della nota integrativa

Le novità riguardano sia il tracciato di commento del bilancio d'esercizio ordinario, abbreviato e di micro-imprese:

  • è stata modificata la parte iniziale della Nota Integrativa tramite l'inserimento di una serie di sottocampi introdotti per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali i principi di redazione, i casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma del Codice Civile, i cambiamenti dei principi contabili secondo l'OIC 29, la correzione di errori rilevanti, le problematiche di comparabilità e di adattamento rispetto alle voci dell'esercizio precedente, l'illustrazione dei criteri di valutazione applicati ed un campo residuale dedicato alle altre informazioni;
  • il campo di commento nella sezione "Nota Integrativa- Altre informazioni" dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 2513 e 2545-sexies del c.c , viene trasformato in una sottosezione dedicata alle cooperative denominata Informazioni relative alle cooperative;
  • sempre nella sezione "Nota Integrativa- Altre informazioni" il campo di commento, dedicato alle informazioni di legge sulle startup e PMI innovative, viene rinominato "informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative";
  • viene creato il campo testuale dedicato alle informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 124/2017 - ora contenuta nell’art. 1, comma 125-bis della medesima legge - (I soggetti che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche am-ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalita' liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza).
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