Manca meno di un mese alla fine del 2019 e pertanto, anche le risposte dell'amministrazione finanziaria in ambito di applicabilità o meno del regime agevolato forfetario, guardano verso il 2020, in attesa dell'approvazione della Legge di Bilancio 2020.
L'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha pubblicato altre due risposte, qui di seguito analizzate, in merito alle cause ostative all'applicazione del regime forfetario.
Risposta n. 501
Il quesito è il seguente:
"Il signor MEVIO esercita l'attività di ... e, avendo realizzato nel corso del 2018 ricavi annui inferiori a euro 65.000, con riferimento al periodo d'imposta 2019 ritiene di possedere i requisiti per applicare il c.d. regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L'interpellante riferisce:
- di non possedere partecipazioni in società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- di non possedere quote di società a responsabilità limitata;
- che nessuno dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) possiede quote di società a responsabilità limitata;
- che non partecipa ad associazioni in partecipazione.
Ciò premesso, il soggetto istante manifesta la sua volontà di costituire nei primi mesi dell'anno 2020 una società tra professionisti (STP) nella forma di società a responsabilità limitata.
Viene precisato che la costituenda società sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9 per cento del capitale sociale, senza patti parasociali e, dunque, valendo le norme del codice civile risulterebbero pari al 9 per cento sia i diritti amministrativi che i diritti patrimoniali.
L'Amministrazione non sarebbe affidata all'interpellante, ma all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
L'attività svolta dalla costituenda società tra professionisti risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante.
Il conferimento al capitale sociale avverrebbe in denaro e non sarebbero previsti conferimenti mediante prestazioni d'opera e la STP ricadrebbe nelle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile.
La sede di lavoro del sottoscritto e dell'altro socio coinciderebbe con la sede della società.
Viene, inoltre, precisato che le prestazioni rese e fatturate dall'interpellante alla società non supereranno il 40 per cento del fatturato totale dello stesso.
La STP opterebbe per il regime di tassazione per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del TUIR.
Ciò premesso, l'interpellante chiede se nei periodi di imposta 2020 e seguenti possa continuare a trovare applicazione nei suoi confronti il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
Sul tema l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per l'istante non sussisterebbe alcun controllo di diritto nè influenza dominante sulla costituenda società e pertanto, non esistendo neanche rapporti di parentela tra soci, non è preclusa la possibilità di permanenza nel regime forfetario per l'anno 2020. Attenzione, però, al controllo di fatto (rapporti economici tra l'istante e la società di cui è socio): "rimane, infatti, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria sia sulla congruità dei compensi fatturati dal soggetto istante alla costituenda STP in presenza di comportamenti antieconomici sia "a fortiori" sull'eventuale natura di mero soggetto interposto nella prestazione di servizi delle costituenda STP, qualora ne consegua un risparmio d'imposta in violazione di legge".
Risposta n. 504
Il quesito è il seguente:
"L'istante rappresenta di essere socio della società Alfa S.r.l., con sede in ..., partita IVA ..., iscritta nel Registro delle imprese dal ... 2019.
La compagine societaria è composta da quattro professionisti, due iscritti all'Ordine degli ... e due che si iscriveranno entro pochi mesi. I soci non hanno legami di parentela e detengono il 25 per cento delle quote societarie ciascuno.
L'istante evidenzia che legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato e ampliato il regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, incrementando la soglia dei ricavi e compensi ad euro 65.000,00, abolendo molte cause di esclusione e inserendone di nuove.
In particolare, secondo la nuova formulazione della lettera d) del comma 57 del citato articolo 1, non possono avvalersi del regime forfettario le imprese e i professionisti che partecipano contemporaneamente a società di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero che "controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata ... le quali esercitano direttamente o indirettamente le medesime attività svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni".
Sul punto, l'istante rappresenta che tutti e quattro i soci della Alfa S.r.l. intendono richiedere personalmente la partita IVA, con contestuale iscrizione alla Cassa, ai fini dell'applicazione del regime forfetario: nello specifico, ciascuno dei soci richiederà il codice ATECO ..., fatturando il compenso per l'opera svolta direttamente ad Alfa S.r.l..
In relazione alla fattispecie descritta il contribuente, mediante gli interpelli in oggetto, pone all'Amministrazione finanziaria i due seguenti quesiti:
- ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiede chiarimenti in merito al controllo diretto o indiretto - relativamente a società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni - previsto come causa di esclusione dal regime forfetario dalla seconda parte della lettera d) sopracitata;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000, la Società chiede conferma che, in ogni caso, il comportamento prospettato non costituisce una fattispecie abusiva, ai sensi dell'articolo 10-bis della predetta legge.
Sul primo quesito viene data la stessa risposta data nell'interpello 501 analizzato nel paragrafo precedente: la causa ostativa di cui lettera d), comma 57, art. 1 della Legge 190/2014 non opera in quanto manca il controllo diretto/indiretto dell'istante rispetto all'Srl; detto ciò l'amministrazione finanziaria potrebbe effettuare della verifiche sul controllo di fatto per la verifica di comportamenti che possano generare indebitamente un risparmio d'imposta.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l'Amministrazione finanziaria, sottolinea, sulla base dei documenti inviati, si ritiene che, in termini generali, non vi sia alcun presupposto che possa portare ad una valutazione di comportamenti abusivi: qualunque valutazione potrà essere fatta in caso di violazione specifica di una disposizione di legge.