Il legislatore a partire dal 2018 (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ha istituito un credito d’imposta rivolto:
- alle imprese,
- ai lavoratori autonomi
- agli enti non commerciali
in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
La misura, nei primi mesi del 2019, era stata messa in stand by in attesa di trovare le risorse per poter finanziare l'intervento; la situazione si è sboccata con il Dl 59/2019 che ha modificato quanto già previsto dall'art. 57 bis del citato Dl 50/2017 stabilizzando la modalità di reperimento dei fondi ("per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta") e riaprendo i termini per l'anno 2019.
A partire da oggi (1° ottobre 2019) e fino al 31 ottobre 2019 sarà dunque possibile presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l'anno 2019, così come previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018; la domanda dev'essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Caratteristiche
Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati "superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente".
Coloro che avranno accesso all'agevolazione riceveranno un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la differenza sull'anno precedente); qualora le risorse disponibili non riescano a coprire l'intera platea dei beneficiari, il Dipartimento suddividerà in modo proporzionale l'importo fra tutti coloro che hanno acquisito il diritto di accedere a tale beneficio.
Si ricorda che...
- tale credito non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi in merito alle stesse spese;
- il codice tributo da utilizzare su Modello F24 per procedere alla compensazione è il "6900";
- per il credito d'imposta 2019, è necessario presentare, entro il 31 gennaio 2020, la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati