Con Provvedimento n. 62274/2019 sono state pubblicate le disposizioni attuative per la definizione agevolata delle violazioni formali, così come disposto dall'art. 9 del DL 119/2018.
Ambito applicativo
Secondo l'art. 9 del Dl n. 119/2018, così come convertito dalla legge n. 136/2018, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
Il Provvedimento stabilisce che "Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente".
Non si applica questa tipologia di definizione agevolata:
- alle violazioni formali relative a procedimenti conclusosi prima del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione;
- alle violazioni formali "oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione";
- agli atti di contestazione emessi in ambito di una procedura di collaborazione volontaria;
- per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Modalità per perfezionare la violazione formale
La violazione formale si perfeziona con il pagamento, mediante Modello F24, di 200 euro per ogni anno fiscale.
Il versamento potrà essere effettuato anche in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Il codice tributo per poter effettuare il pagamento verrà istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione di prossima pubblicazione.