Dal 6 marzo 2019 è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.
Sono interessate le liti pendenti di cui all’articolo 6 ed all’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3 del citato decreto-legge, che prevedono la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
"L’articolo 6 citato consente ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.
L’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del DL n. 119 del 2018 disciplina le specifiche modalità di definizione agevolata delle liti pendenti delle quali possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI."
Come presentare la domanda telematicamente
Il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione agevolata per ciascuna controversia tributaria.
Questo il percorso per la presentazione della domanda:
- accesso alla propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- sezione "Servizi per.....Richiedere";
- cliccare sulla funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2, lett b) e comma 3, Dl n 119/2018";
- compilazione del modello ed invio telematico.
In alternativa alla modalità telematica rimane valida la possibilità di presentare la domanda tramite un intermediario abilitato o recandosi direttamente presso qualunque sportello dell'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che...
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2019.
Il Dl n. 119/2018 prevede le seguenti modalità di pagamento:
- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
- in 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza: 31 maggio 2019, 31 agosto 2019, 30 novembre 2019, a seguire il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2020. Se il versamento scade in un giorno festivo, lo stesso slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per le rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019.
L'Agenzia delle Entrate specifica che per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento.