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Credito Formazione 4.0: pubblicato il codice tributo

18 gennaio 2019
Il codice dovrà essere esposto nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 6/E/2019 avente per oggetto l'istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione. tramite Modello F24, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0, così come disciplinato dalla leggen.  205/2017 e dalla legge n. 145/2018.

Il codice tributo è il seguente:

  • 6897 denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere valorizzato il periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Si ricorda che...

L'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0. In altri termini le imprese che sostengono delle spese in formazione del personale in specifici ambiti previsti dal piano industria 4.0 possono fruire di credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2018.

Con il Decreto 4 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. 143 del 22 giugno 2018, sono state inoltre pubblicate le regole attuative relative al credito di imposta in commento.

Tale agevolazione è strettamente connessa agli investimenti agevolati in iper ammortamento ma non è vincolata ad essi: un’impresa può sostenere costi in formazione del personale 4.0 senza contestualmente fruire dell’iper ammortamento. Le due agevolazioni sono tra loro “connesse” poiché è altamente probabile per un’impresa, che ha effettuato investimenti in iper ammortamento, aver necessità di formare il personale da impiegare nell’utilizzo dei nuovi sistemi e strumenti 4.0.

L'art. 1, comma 78 della legge di bilancio 2019 ha previsto che la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Il credito potrà essere, però, concesso con questi limiti:

  • per le piccole imprese limite massimo annuale 300.000 euro, con attribuzione nella misura del 50% delle spese ammissibili;
  • per le medie imprese limite massimo annuale 300.000 euro, con attribuzione nella misura del 40% delle spese ammissibili;
  • per le grandi imprese limite massimo annuale 200.000 euro, con attribuzione nella misura del 30% delle spese ammissibili.
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