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La gestione del passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario

21 novembre 2018
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

Il regime forfetario è entrato in vigore con la legge di Bilancio per il 2015. Tale regime prevede, per chi è in possesso di determinati requisiti, l'applicazione di un'aliquota sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15% (5% per i primi 5 anni di attività) su un reddito determinato forfetariamente sulla base del tipo di attività svolta (vedi codici ATECO).

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati i seguenti regimi:

  • regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, legge 388/2000);
  • regime dei contribuenti minimi (legge 244/2007);
  • regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (legge 98/2011).

Solo per il regime di vantaggio il legislatore ha previsto un periodo di "passaggio", e più precisamente:

  • per i soggetti che nel periodo in corso al 31 dicembre 2014 si sono avvalsi di tale regime è stata data la possibilità di continuare ad avvalersene fino al completamento del quinquennio agevolato (fino al 2018) e comunque fino al compimento del 35° anno di età;
  • per il periodo 2015 è stata data ancora la possibilità di accedere ex novo a tale regime che è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2016. 

Per coloro che erano in possesso dei requisiti, fino al 31 dicembre 2014 il regime di vantaggio era il regime naturale; è diventato regime opzionale solo per coloro che hanno deciso di avvalersene a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

Sulla base di quanto previsto dalla norma, L'Agenzia delle Entrate ha formulato la Risposta 72, fornendo parere positivo al contribuente, che si è avvalso dal 2014 del regime di vantaggio e che ha richiesto di poter accedere nel 2018 al regime forfetario con l'applicazione dell'aliquota agevolata al 5%.

L'Agenzia, infatti, rileva, che "Il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolato per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015 e hanno deciso di avvalersene.....non essendo previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014, l'istante può scegliere- avendone i requisiti - di applicare per l'anno 2018 il regime forfetario di cui alla legge 190/2014. Peraltro, avendo l'istante avviato la propria attività nel 2014 può, altresì. usufruire dell'aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquiennio (ossia per il solo anno 2018)".

Si ricorda che...

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate i requisiti per accedere al regime forfetario sono i seguenti:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione ed i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.
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