Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economica n.122/2017, in attuazione dell'art. 144, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ha istituito le regole per l'utilizzo dei buoni pasto come servizio sostitutivo alla mensa aziendale.
L’emissione dei buoni pasto è prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, siano essi a tempo pieno che part-time, ed anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto; possono essere emessi anche per coloro che hanno sottoscritto un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Il buono lavoro non è cedibile a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e permette l'acquisto solamente di alimentari e bevande. I buoni pasto possono essere utilizzati:
- nelle mense aziendali ed interaziendali;
- nei i supermercati o nei bar;
- negli agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi.
Gli stessi possono essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale» e, pertanto, non danno diritto al resto.
Il servizio offerto tramite l'utilizzo della specifica "App Mobile" per Smartphone viene considerata dall'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del Principio di Diritto n. 3, assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa, resi a mezzo dei buoni pasto di cui al citato decreto.
Il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette ed indirette, è il seguente:
- ai fini IRPEF: il servizio non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente in applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR (Non concorrono a formare il reddito.... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi);
- ai fini IRES: il costo sostenuto dal datore di lavoro non subisce le limitazioni dei deducibilità previste dall'art. 109, comma 5, TUIR, poichè rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande;
- ai fini IVA: si applicano le aliquote del 4 e del 10 per cento (nn. 37 e 121 Tabella A, DPR 633/72), fermo restando il recepimento in ambito nazionale della Direttiva UE 2016/1065 del 27 giugno 2016.