 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
 Chiudi
logo
  •  Login
  • Il gruppo
  • Il progetto
  • Directio Networking

NEWS & MORE | Directio

IVA > Split payment
stampa | torna alle news

Non soggetti a split payment gli uffici dislocati all'estero dei Ministeri

8 ottobre 2018
Risposta n. 15 dell’Agenzia delle Entrate, fornita in sede di interpello
Scritto da Marco Peirolo
profile
Marco Peirolo

Dottore commercialista in Torino - Advisor scientifico di Adacta Studio Associato

Gli Uffici ministeriali dislocati all’estero, per ragioni di territorialità e in considerazione della speciale autonomia gestionale e finanziaria ad essi riconosciuta, devono considerarsi esclusi dall’ambito applicativo dello split payment.
Si tratta della risposta n. 15 dell’Agenzia delle Entrate, fornita in sede di interpello, in merito all’applicabilità del regime dello split payment all’Ufficio italiano, dislocato all’estero, di un Ministero.

L’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, dispone che, “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Dal punto di vista territoriale, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti dei soggetti pubblici sopra elencati. Di conseguenza, deve escludersi l’applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni che, secondo i criteri territoriali di cui dagli artt. da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha, pertanto, concluso per l’inapplicabilità dello split payment, peraltro non solo per ragioni di territorialità, ma anche per considerazioni collegate alla speciale autonomia gestionale e finanziaria dei predetti Uffici dislocati all’estero, che non sono, infatti, soggetti alla normativa sulla tesoreria unica.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, è invece applicabile agli acquisti effettuati dagli Uffici dislocati nel territorio italiano. In tali ipotesi, l’Agenzia è dell’avviso che non sussistano cause ostative all’effettuazione del versamento dell’IVA all’Erario, anziché al fornitore italiano, mediante versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203, art. 12, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del D.M. 23 gennaio 2015.

Condividi il contenuto:
CERCA NELLA BANCA DATI
Seleziona il contenuto che vuoi cercare:
  •  Tutto
  •  News
  •  Video
  •  Scadenze
 CERCA
  • Split payment: estensioni e modifiche dal 1° gennaio 2018
NEWS CORRELATE
  • 21 marzo 2018
    Fattura elettronica BtoB: il CNA ne chiede il rinvio, rischio impasse delle piccole imprese
  • 6 giugno 2018
    Comunicato Stampa MEF: on line i dati statistici relativi alle dichiarazioni dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016)
  • 16 luglio 2018
    Decreto Dignità: le principali novità fiscali
DOCUMENTI CORRELATI
  • Risposta n. 15 del 28 settembre 2018 - Agenzia Entrate
  • Art. 17-ter, DPR n. 633/1972
ULTIME INFO DA DIRECTIO.IT

VIDEO & MORE

  • Definizione degli atti impositivi: atti definibili e non definibili

    Definizione degli atti impositivi: atti definibili e non definibili

NEWS & MORE

  • Pace fiscale: l'Agenzia delle Entrate pubblica il modello

    Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti
 Torna in cima
Directio
video & more
news & more
scadenze & more
www.directio.it
stampato il 21 febbraio 2019
logo footer
Directio S.r.l. info@directio.it - pec: solutionfactory@legalmail.it - T +39.011.5609007 - F +39.011.5660603 Corso Inghilterra 47, 10138 Torino - C.F./P.I. 09552270010 - Iscrizione CCIAA Torino R.E.A. n. 1061680 Registro Imprese Torino 09552270010 - Reg. Trib. Torino - n. 10 - 29/04/2013 Capitale sociale euro 100.000,00 interamente versati Informativa privacy - Azienda certificata ISO 9001:2015
logo iso

News
Video
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato su tutte le novità e le scadenze
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Leggi l'infomativa sulla privacy
Directio Logo