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Limiti applicativi del regime del margine per i beni usati composti da metalli preziosi

7 settembre 2018
Non rientra nella nozione di “bene d’occasione”, ai fini dell’applicazione del regime speciale del margine, il bene usato oggetto di rivendita che comprende metalli preziosi o pietre preziose, se tale bene non è più idoneo a soddisfare la sua funzionalità iniziale o se quest’ultima è venuta meno.
Scritto da Marco Peirolo
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Marco Peirolo

Dottore commercialista in Torino - Advisor scientifico di Adacta Studio Associato

Con questa conclusione, raggiunta dalla Corte di giustizia nella causa C-154/17 del 12 luglio 2018, è stata fornita l’interpretazione dell’art. 311, par. 1, punto 1), della Direttiva n. 2006/112/CE, che definisce come beni d’occasione “i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri”.

Il caso si riferisce alla possibilità di qualificare come tali, cioè come beni d’occasione, ai fini del regime speciale basato sull’applicazione dell’IVA sul solo “margine”, i gioielli o altri beni contenenti oro o argento rivenduti a soggetti intenzionati a recuperare il materiale prezioso.

Come si desume dalla norma di cui sopra, dalla nozione di “bene d’occasione” sono espressamente esclusi i metalli preziosi e le pietre preziose, ma – hanno osservato i giudici dell’Unione – nessun riferimento esplicito è fatto agli oggetti contenenti metalli preziosi o pietre preziose suscettibili di reimpiego.

In base all’analisi compiuta dalla Corte, al fine di poter rientrare nella categoria dei “beni d’occasione”, soggetti al regime speciale del margine, e non in quella dei “metalli preziosi o pietre preziose”, che sono esclusi dal regime stesso, un oggetto composto da tali metalli o pietre deve avere avuto una funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono, averla conservata ed essere idoneo al reimpiego, nel suo stato originario o previa riparazione.

Per contro, quando un oggetto non ha una funzionalità diversa da quella inerente alle materie che lo compongono o quando non è atto a svolgere una diversa funzionalità, l’oggetto in questione non può beneficiare del regime speciale dal momento che non resta nel ciclo economico originario, acquisendo un’utilità soltanto per essere trasformato in un nuovo oggetto che conoscerà un nuovo ciclo economico, facendo venire meno il rischio di doppia imposizione che rappresenta la finalità del regime del margine.

Come specificato dalla Corte, per stabilire se, nel caso specifico, un bene oggetto di rivendita rientri nella categoria dei “beni d’occasione” o in quella dei “metalli preziosi o pietre preziose”, occorre tenere conto di tutte le circostanze oggettive in cui l’operazione di rivendita è avvenuta. Assumono a tal fine rilevanza elementi quali la presentazione dei beni ai clienti, il metodo di valutazione del valore dei beni e il metodo di fatturazione, ossia a peso o a pezzo.

 

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