Tutti i soggetti che, anche mediante la gestione di portali telematici, esercitano l'attività di intermediazione immobiliare potranno comunicare i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a far dal 1° giugno 2017 e per tutto il 2017, entro il 20 agosto 2018. E' quanto ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, che con provvedimento n.123723, ha concesso la proroga dell'adempimento, la cui scadenza, per il 2018, era inizialmente prevista per il 2 luglio (scadenza effettiva 30/06 ma, essendo giorno festivo, la scadenza era slittata al 2/7).
La proroga si è resa necessaria, per permettere agli operatori interessati all'adempimento, di avere un congruo arco temporale per comunicare i dati, tenuto conto che le specifiche tecniche per poter operare sull'apposito software messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate pochi giorni fa, e precisamente il 12 giugno 2018. Nel rispetto dell'art. 19-octies del DL n.148/2017 (convertito con modifiche dalla legge n.172/2017) la proroga dei termini per l'adempimento di obblighi dichiarativi e comunicativi non dovrebbe superare i 60 giorni, ma considerato che il sessantesimo giorno successivo al 12 giugno 2018 ricade nel periodo di sospensione feriale fiscale, è stato indicata la data del 20 agosto 2018, primo giorno utile.
La proroga ha validità solo per la comunicazione dati dei contratti di locazione breve aventi ad oggetti immobili ad uso abitativo siglati nel 2017 (a partire dal 1° giugno 2017, così come indicato dall'art. 4, comma 4, DL n. 50/2017, così come modificato dalle legge n. 96/2017).
Si ricorda che...
- per locazioni brevi si intendono i contratti della durata non superiore a 30 giorni di immobili ad uso abitativo, compreso le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa;
- gli intermediari che riscuotono il corrispettivo pattuito nel contratto sono tenuti ad applicare sullo stesso una ritenuta del 21 per cento ed a effettuare il versamento della stessa mediante modello F24 telematico (codice tributo 1919) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di incasso del corrispettivo;
- spetta al locatore esercitare in dichiarazione dei redditi l'opzione per la cedolare secca: qualora la eserciti la ritenuta è considerata a titolo d'acconto.