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Trasferimento della residenza fiscale in Italia

12 giugno 2018
Pubblicato il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva
Scritto da Sara Rolando
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Sara Rolando

Dottore commercialista

Al fine di attrarre nel territorio nazionale soggetti con elevate disponibilità finanziarie e capitali rilevanti da poter investire in Italia, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 152-159) ha inserito nel TUIR l'art. 24-bis, che ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche (con possibilità di estensione della norma anche ai familiari) residenti all'estero, che rispettino le seguenti condizioni:

  • trasferimento della residenza fiscale da uno Stato estero in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 TUIR;
  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti all'inizio di validità dell'opzione. L'accesso al regime è permesso sia a cittadini italiani che a cittadini stranieri in possesso dei requisiti.

Con la pubblicazione del provvedimento n.47060 dell'8 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità applicative, e più precisamente:

  • l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta oggetto dell'opzione e ad euro 25.000 per tutti i familiari ai quali è stata estesa l'opzione, purchè anch'essi trasferiscano la propria residenza in Italia;
  • l'imposta sostitutiva dev'essere versata in modo autonomo dai soggetti interessati, in un'unica soluzione entro la data per il versamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • l'opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti hanno trasferito la propria residenza in Italia o con la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo successivo al trasferimento di residenza;
  • per avere accesso al regime i soggetti interessati possono presentare una specifica istanza di interpello nella quale si dimostri di essere in possesso dei requisiti mediante compilazione di apposita check list allegata al Provvedimento sopra citato;
  • i soggetti interessati possono anche non presentare l'istanza di interpello ma, in questo caso, sono tenuti ad indicare tutti gli elementi necessari nella dichiarazione dei redditi nella quale si perfeziona l'esercizio dell'opzione mediante compilazione del nuovo quadro NR (Nuovi residenti);
  • gli effetti del regime opzionale cessano naturalmente decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta in cui si è esercitata l'opzione.

Con la risoluzione n.44/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo NRPP con il quale sarà possibile effettuare il versamento della suddetta imposta sostitutiva mediante Modello F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi).

Si ricorda che...

La circolare n.17/E/2017 in materia di residenza nello Stato ha specificato che la fruizione del beneficio fiscale implica l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia."Il requisito formale dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è soggetto a controlli da parte delle autorità comunali competenti. Come previsto dall'art. 11 DPR 223/1989 se, a seguito di accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, il soggetto risulti irreperibile, l'autorità amministrativa effettua la cancellazione del medesimo soggetto dall'anagrafe della popolazione residente"

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  • Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E - Agenzia Entrate
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