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Spese condominiali: aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni

7 febbraio 2018
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento al protocollo n. 30383 del 2018, aggiorna le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini.
Scritto da Alessio Berardino
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Alessio Berardino

Commercialista, giornalista, aziendalista, animatore di progetti complessi di comunicazione integrata, sognatore attivo di una società etica ed efficiente.

@aberardino

Spese condominiali: specifiche tecniche per i dati relativi al 2017

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento al protocollo n. 30383 del 6 febbraio 2018, aggiorna le specifiche tecniche contenute nel provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 relative alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini.
Nel dettaglio, tenendo ferme le disposizioni del provvedimento n. 19969 del 2017, vengono introdotte le seguenti novità:

  • nel caso in cui vengano trasmessi codici fiscali non validi entro il termine fissato al 28 febbraio 2018, il soggetto obbligato deve effettuare un invio sostitutivo dell’intera comunicazione, provvedendo alla correzione dei dati relativi ai codici fiscali segnalati entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate;
  • nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, l’intero file viene accolto e la ricevuta reca in allegato l’elenco di tali codici fiscali non corretti e il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio come le modalità previste nel punto precedente.

Spese condominiali: casi particolari

Le Entrate, inoltre, nel corso di Telefisco 2018, hanno fornito alcuni chiarimenti circa casi particolari che si rilevano in fase di trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini, ai fini della precompilata.
In particolare:

  • se la spesa relativa ad una singola unità immobiliare deve essere ripartita tra più comproprietari, vanno compilati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti cui è attribuita la spesa;
  • nel caso in cui i posti auto, autonomamente accatastati, siano pertinenze di unità abitative, l’amministratore di condominio, per ciascuna unità abitativa, deve compilare un record per ogni condomino cui sono state attribuite le spese per l’unità abitativa e i posti auto;
  • se uno dei proprietari è una società, nel record relativo all’unità abitativa posseduta il campo 21 della sezione “Situazioni particolari” va valorizzato a “1” (considerando l'ipotesi in cui non sia stata effettuata la cessione del credito) e non deve essere compilata la successiva sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”;
  • se la cantina è la pertinenza di una unità abitativa, l'amministratore deve compilare un record di dettaglio per ciascun condòmino a cui sono state attribuite le spese per l’unità abitativa e la pertinenza, e nel record vanno indicati i dati catastali dell’unità abitativa;
  • se la cantina è autonomamente accatastata ma non è pertinenza di una unità abitativa, nel record vanno indicati i dati catastali della cantina;
  • l’amministratore deve indicare, nel campo 25, l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta; quest'ultima informazione deve essere fornita con la compilazione del campo 26 “flag pagamento”, in questo modo gli importi effettivamente pagati confluiranno nella precompilata del contribuente, mentre gli importi attribuiti e non pagati saranno indicati nel foglio informativo.
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