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Branch exemption: chiarimenti sugli adempimenti dichiarativi

19 gennaio 2018
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 2018, fornisce indicazioni operative in merito agli adempimenti dichiarativi relativi all’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR con riferimento al periodo d’imposta 2016.
Scritto da Alessio Berardino
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Alessio Berardino

Commercialista, giornalista, aziendalista, animatore di progetti complessi di comunicazione integrata, sognatore attivo di una società etica ed efficiente.

@aberardino

Branch exemption: il quesito

L'istante è un'associazione di categoria. Alcune delle associate, hanno espresso la volontà di aderire al regime di branch exemption, regime opzionale introdotto dal D.Lgs. 147/2015, il cosiddetto decreto internazionalizzazione, che consiste nella possibilità per le imprese residenti nel territorio italiano con stabili organizzazioni all'estero di non dare alcuna rilevanza fiscale agli utili e alle perdite prodotti da dette stabili organizzazioni.
Facendo riferimento alle disposizioni attuative contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, i soggetti interessati hanno ravvisato un disallineamento tra suddetto provvedimento e i modelli dichiarativi, nel dettaglio:

  1. Modello Redditi SC 2018. Le istruzioni del modello sembrano affermare che l’imponibile IRES dell’impresa nel suo complesso debba essere calcolato partendo dal risultato civilistico di bilancio, depurato degli utili e delle perdite conseguiti dalle singole stabili organizzazioni esenti, mentre il provvedimento precisa che ciascuna branch deve apportare al proprio rendiconto le variazioni in aumento o in diminuzione per determinare separatamente il proprio utile o la propria perdita esente.
  2. Prospetto deduzione per capitale investito proprio (ACE) del quadro RS. Il modello e le istruzioni non fanno riferimento al calcolo dell’ACE riferibile a ciascuna stabile organizzazione per la quale si fruisca del regime di cui all’art. 168-ter del TUIR, in modo da imputare la relativa deduzione al reddito esente della branch. 
  3. Presenza in un Paese estero di stabili organizzazioni plurime. Il provvedimento considera le stabili organizzazioni plurime in ciascun Paese alla stregua di un’unica stabile organizzazione, mentre il modello prevede l’indicazione di un codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione esente, anche in presenza di più branch riconosciute nel Paese di localizzazione. 
  4. Credito di imposta estero. Il provvedimento attuativo prevede che, in caso di opzione per la branch exemption, le eccedenze di imposta di cui all’articolo 165, comma 6, del TUIR (eccedenze di imposta estera e di imposta nazionale riportabili), sono scomputabili dai redditi della stabile organizzazione esente che siano oggetto del meccanismo di recapture. 
  5. Modello IRAP 2017. Il provvedimento stabilisce che il valore della produzione netta delle branch esenti da scomputare da quello riferibile all’impresa nel suo complesso è determinato in via analitica, ossia partendo dal rendiconto redatto ai sensi dell’art. 152, comma 2, del TUIR, mentre il modello di dichiarazione si limita a contemplare la variazione in diminuzione riferibile al valore della produzione delle stabili organizzazioni estere in un apposito rigo (IC 65) che richiama la sezione dedicata alla quantificazione della deduzione in caso di calcolo con i criteri forfettari.

Branch exemption: la risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018, risponde punto per punto ai quesiti posti dall'istante, ricordando che i modelli dichiarativi analizzati sono stati tuttavia approvati in data antecedente la pubblicazione del provvedimento in commento:

  1. Modello Redditi SC 2018. "Diversamente da quanto previsto attualmente nelle istruzioni del quadro RF dei modelli Redditi 2017, il primo modulo del predetto quadro deve essere compilato dal soggetto che presenta la dichiarazione, affinché l’impresa nel complesso calcoli il suo reddito, mentre i successivi moduli, o il quadro FC, vanno compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni. [...] la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41)". 
  2. Prospetto deduzione per capitale investito proprio (ACE) del quadro RS. "Nel prospetto ACE del primo modulo del quadro RS, sono indicati i dati inerenti esclusivamente alla casa madre. A partire dal secondo modulo del quadro RS, il dichiarante deve riportare nel prospetto ACE i dati della singola branch come individuata nel secondo modulo del quadro RF nel prospetto denominato “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti”. La numerazione dei moduli del quadro RF e del quadro RS deve corrispondere, quindi, alla medesima branch".
  3. Presenza in un Paese estero di stabili organizzazioni plurime. "Il codice di identificazione fiscale estero da riportare in dichiarazione può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente". 
  4. Credito di imposta estero. "si ritiene che si debba procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando più moduli del quadro CE". 
  5. Modello IRAP 2017. "Il valore della produzione netta relativa alla branch esente da scomputare dal valore della produzione netta, essendo determinato in via analitica sulla base del rendiconto economico e patrimoniale va escluso dalla base imponibile IRAP, indicandolo in uno dei campi presenti nei righi dove si riportano le “altre variazioni” (in aumento e in diminuzione), utilizzando il codice '99'". 

L'Agenzia ricorda che, ai fini dell'applicazione dell'opzione a partire dai redditi 2016, poiché i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono stati prorogati fino al 31 ottobre 2017, per applicare i chiarimenti forniti con la risoluzione in commento, le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro novanta giorni da suddetta scadenza, e quindi entro il 29 gennaio 2018.

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