Il giudice tributario non può accogliere la domanda del contribuente sulla disapplicazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale, laddove proposta solo in grado di appello, basandosi sull’assunto che sussiste un’obiettiva incertezza normativa circa l’aliquota IVA applicabile al caso.
La Corte di Cassazione accoglie così, nella sua pronuncia n. 4787/2017 il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria della regione Toscana che aveva recepito solo in parte il suo ricorso promosso avverso la decisione dei giudici tributari di primo grado, confermando quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella sua domanda, ovvero che la Commissione Tributaria Regionale non può rilevare d’ufficio la domanda di inapplicabilità delle sanzioni ex art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, avanzata dalla società contribuente tardivamente, soltanto in appello, individuando la causa dell’obiettiva incertezza normativa, nella pronuncia della sentenza n. 112 del 2010 emessa dalla medesima CTR in altro giudizio, diversi anni dopo la condotta sanzionata.
Il caso prendeva le mosse da un accertamento a carico di una ditta costruttrice alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato il versamento dell’Iva agevolata, in quanto i fabbricati realizzati dalla ditta non possedevano i requisiti richiesti dall’art. 13 della L. n. 408/49, la commissione tributaria di primo grado rigettava il ricorso della contribuente, ma i giudici d’appello, evidenziando la concreta sussistenza di un’incertezza normativa, avevano ritenuto illegittime le sanzioni poste a carico della ditta.
Tuttavia, la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con l’odierna pronuncia, ha confermato il proprio orientamento, ritenendo che sebbene in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, tale potere è legittimo e può essere esercitato solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 14402 del 2016; Cass. n. 4031 del 2012; specificamente sull'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 cfr. Cass. n. 25676 del 2008, n. 24060 del 2014 e n. 440 del 2015).