In data 29 luglio 2016 con GU n°176 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2016, in materia di proroga dei termini di trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2015.
L'ordinaria scadenza del 770/2016 (31 luglio), quest'anno prevista per il 22 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 3-quater del Dl 16/2012 (slittamento delle scadenze di versamenti ed adempimenti fiscali compresi tra il 1 ed il 20 agosto), è stata ulteriormente prorogata al 15 settembre 2016.
Entro la medesima data i contribuenti inadempienti possono versare le ritenute operate nel 2015 beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo come previsto dal nuovo ravvedimento operoso.
Si ricorda che i sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, etc) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite il 770/2016 i dati relativi alle ritenute effettuate nel 2015, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.
In particolare presentano:
- il 770/2016 semplificato i sostituti di imposta che nel periodo d'imposta interessato hanno trattenuto esclusivamente ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali INPS, contributi assicurativi INAIL;
- il 770/2016 ordinario i sostituti d'imposta che nel periodo d'imposta interessato hanno effettuato ritenute in relazione a redditi di capitale, redditi diversi, redditi di natura finanziaria
- sia il 770/2016 ordinario sia il 770/2016 semplificato i soggetti che hanno effettuato nell'anno ritenute di entrambe le categorie.
La dichiarazione va presentata per via telematica tramite Fisconline (se il sostituto ha presentato non più di 20 CU) ovvero tramite Entratel (se il sostituto ha presentato più di 20 CU).