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Sanzioni ridotte a partire da gennaio 2016: il caso del ravvedimento sull’acconto IVA 2015

4 gennaio 2016
La legge di stabilità anticipa al 1° gennaio 2016 le riduzioni delle sanzioni previste dal nuovo regime sanzionatorio
Scritto da Rossella Grieco
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Rossella Grieco

Laureata in economia. Ha maturato un'esperienza sia in ambito privato sia in ambito pubblico. Pronta ad affrontare nuove sfide.

La legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) al comma 133 anticipa al 1/1/2016 (originariamente previste per il 1/1/2017) le sanzioni previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’art. 15 del D.lgs 158/2015.

Ai sensi dell’art.15 sopra citato, per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta del 50%. Qui di seguito illustriamo l’esempio per l’omesso versamento dell’acconto IVA 2015:

Alla luce di quanto sopra esposto, la sanzione ridotta del 50% si applicherà se il versamento avviene nei 90 giorni successivi al 28/12/2015 (quindi il 29 marzo 2016; in realtà il novantesimo giorno sarebbe il 27/03/2016 ma essendo festivo il 29/03 sarebbe il primo giorno lavorativo utile successivo).

Alle sanzioni ridotte potrà sommarsi il beneficio previsto dall’art. 13 del D.lgs 472/1997 (ravvedimento operoso), in modo che le sanzioni per il tardivo versamento potranno essere ulteriormente ridotte; in questo modo la regolarizzazione sull’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2015 in tempi brevi sarà più conveniente rispetto al passato.

Per l’acconto IVA le sanzioni da applicare saranno le seguenti:

  • 1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene entro il 27/01/2016 (trentesimo giorno dalla scadenza);
  • 1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 28/01/2016 e il 29/03/2016 (novantesimo giorno dalla scadenza);
  • 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata se il versamento avviene tra il 30/03/2016 e il 30/09/2016 (termine della presentazione del modello IVA 2016);
  • 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28/02/2017 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo);
  • 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata se il ravvedimento avviene a partire dal 1/03/2017.

Inoltre si ricorda che l’art. 13 del D. Lgs. 471/97 definisce anche che, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione e' ulteriormente ridotta per un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Facendo sempre l'esempio sul versamento dell’acconto IVA questo vuol dire che per il versamento che avviene tra il 1/1/2016 e il 14/01/2016 sarà applicata la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

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