L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha modificato l'art.11 del D.lgs.471/1997, convertendo da lire in euro le sanzioni dei commi 1, 4, 5 e 7, in relazione a:
- a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (comma 1): da 250 euro a 2000 euro;
- b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (comma 1): da 250 euro a 2000 euro;
- c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti (comma 1): da 250 euro a 2000 euro;
- mancata, incompleta, inesatta o irregolare presentazione degli elenchi INTRASTAT (comma 4): da 500 euro a 1000 euro;
- mancata installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (comma 5): da 1000 euro a 4000 euro;
- violazioni concernenti le disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi (comma 7): da 250 a 2000 euro.
Oltre a ciò, la sanzione da 250 euro a 2000 euro si applica anche per "il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.
La riforma, infine, ha aggiunto due nuovi commi successivi al comma 7:
- "7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000;
- 7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo".
Tutte le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.
Aggiornamento del 22 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016
Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.