L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un question time presentato dagli On. Causi e Rubinato, è tornata ad esprimersi circa la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti compiuti dagli organismi di formazione professionale, che svolgono la propria attività tramite l'utilizzo di finanziamenti pubblici a fondo perduto.
Le entrate, confermando i precedenti orientamenti in materia, evidenziano che a prescindere dagli strumenti utilizzati dell'ente di formazione per finanziare i propri acquisti di beni e servizi (contributi ad essi erogati senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, co. 3, let. a) del DPR 633/1972), la detrazione dell'IVA assolta sulle operazioni passive è correlata alla rilevanza IVA delle loro operazioni attive: secondo quanto disposto dall'art. 19, co. 2, del DPR 633/1972 “Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta”.
In deroga alla disposizione sopra richiamata, che detta la generale indetraibilità IVA “a monte” per le operazioni che “a valle” non danno luogo ad operazioni imponibili, l'art. 19, co. 3, let. c) del DPR 633/1972 prevede la possibilità di recuperare l'IVA assolta sugli acquisti per il soggetto che effettua la cessione di denaro (cedente che eroga il contributo all'ente): secondo l'Agenzia, tale deroga non può trovare applicazione anche per il soggetto che svolge l'attività di formazione professionale, in contrapposizione rispetto a quanto sostenuto in occasione di alcuni interventi giurisdizionali, da ultima la sentenza n. 12523 della Corte di Cassazione del 17 giugno 2015 (pronuncia in ragione della quale è stata riproposta la questione all'attenzione delle entrate).
Riepilogando, per i soggetti che svolgono l'attività di formazione gratuita, ai fini IVA valgono le seguenti regole:
- l'utilizzo di denaro pubblico (contributi a fondo perduto), non avendo natura di corrispettivo non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta (cessione di denaro – art. 2, co. 3, let. a) DPR 633/72);
- svolgendo operazioni attive fuori campo IVA, fornite agli utenti a titolo gratuito in assenza di un rapporto sinallagmatico, non spetta la detrazione IVA sugli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 19, co. 2, DPR 633/72, coerentemente alle disposizioni comunitarie (direttiva 2006/112/CE)