In data 12 maggio 2015 è stata pubblicata la Circolare 20/E dell'Agenzia delle entrate, in materia di trattamento ai fini Iva dei contributi pubblici relativi a politiche attive del lavoro e alla formazione professionale.
Importante sottolineare come alla base di qualsiasi erogazione di denaro da parte delle Amministrazioni Pubbliche debba sempre sussistere una disposizione di legge che la preveda.
Il documento di prassi distingue le due seguenti forme di erogazione di denaro da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di formazione:
- concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi dell'art.12 della Legge 241/1990
- contratti pubblici ai sensi del Codice dei contratti pubblici (DLgs 163/2006)
Contributi o sovvenzioni
La concessione di contributi risponde necessariamente alla pubblicazione di un avviso da parte degli enti privati che operano nel settore della formazione, al fine di ottenere somme destinate alla promozione di attività formative o alla realizzazione di opere e servizi e progetti utili alla formazione professionale o scolastico/educativa.
Se la pubblica amministrazione ritiene l'avviso pubblicato meritevole di attenzione sociale, concede adeguata sovvenzione all'ente privato nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria e non nell'ambito di un rapporto sinallagmatico (reciprocità di prestazioni fra le parti). Il contributo erogato, non avendo natura di corrispettivo, non è sottoposto ad Iva, bensì viene considerato fuori campo, ai sensi dell'art.2, comma 2 lettera a) del DPR 633/1972.
L'Iva sugli acquisti di servizi o beni finanaziati per mezzo di contributi pubblici può essere portata in detrazione dall'ente privato se tali servizi o beni vengono utilizzati per effettuare servizi assoggettati a loro volta all'imposta (condizione di inerenza tra operazioni attive e passive di cui all'art.19 del DPR 633/1972).
Ne consegue che, qualora gli acquisti siano effettuati per realizzare operazioni fuori campo (es.formazione fornita gratuitamente) la detrazione dell'Iva non è consentita.
Qualora, invece, l'utilizzo di tali beni o servizi sia promiscuo (sia per realizzare operazioni imponibili sia per operazioni non imponibili Iva) la detrazione va rapportata all'impiego futuro, in base a criteri oggettivi e coerenti a scelta del contribuente.
Contratti pubblici
Diversamente avviene, nel caso in cui l'erogazione di denaro rientri nell'ambito di un contratto stipulato tra l'ente pubblico e quello privato. L'operazione rileva ai fini Iva, avendo natura di controprestazione ad uno specifico servizio pubblico, da cui la pa ricava un vantaggio diretto ed esclusivo (Circolare 34/E del 2013).