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Liquidazione anticipata in unica soluzione ASpI e mini-ASpI ai fini dello svolgimento di attività di lavoro autonomo

23 marzo 2015
La Circolare INPS 62/2015 fornisce precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento andando ad integrare la Circolare INPS 145/2013.
Scritto da Daniela Maselli
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Daniela Maselli

Consulente del lavoro e docente di corsi di formazione, grande flessibilità e ottima capacità di visione partendo del singolo arrivando alla moltitudine; affascinata dai nuovi progetti e sempre pronta ad affrontare nuove sfide.

L’erogazione in un’unica soluzione e in via anticipata dell’indennità ASpI o mini ASpI non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e non ha più la connotazione di prestazione di sicurezza sociale ma assume la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività svolta da un lavoratore in stato di disoccupazione.

In questo caso la disciplina di riferimento è dettata unicamente dall’art. 2 comma 19 della legge 92/2012 e dal Decreto Attuativo MLPS n. 73380 del 29/03/2013.

Come fa il lavoratore in stato di disoccupazione che vuole intraprendere un’attività di lavoro autonomo a chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione?

Dovrà semplicemente inoltrare, in via telematica all’INPS, apposita domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Il percettore dell’indennità è tenuto a comunicare all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, sia l’inizio  dello svolgimento dell’attività che il reddito presunto nell’anno di riferimento.

Presupposto fondamentale per la richiesta dell’anticipazione è la sussistenza in capo al richiedente dell’indennità ASpI o mini ASpI o il diritto a fruirne. Laddove il beneficiario sia decaduto dall’indennità prima della presentazione della domanda di anticipazione, è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.

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DOCUMENTI CORRELATI
  • Circolare INPS 145/2013
  • Decreto 73380 del 29/03/2013
  • Legge 92/2012 art. 2
  • Circolare INPS 62/2015
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